Oscurato il sito di Uefa Football Fund che sospende tutti i prelievi. Un altro scam Ponzi, denunciato da mesi da Decripto, chiude. Con la delibera n.22476 la Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa, ha sospeso in via cautelare per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund” posta in essere “dalla così denominata Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https//uefa2017.com e la relativa pagina https://2016uefa.com”.
L’intervento della Consob
La Consob è intervenuta sulla base della considerazione che l’operazione dell’Uefa Football Fund Ltd deve essere considerata un’offerta al pubblico di prodotti finanziari. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati“. Ai sensi dell’art. 94-bis del Tuf, comma 1″Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b). …“.

Offerta al pubblico di prodotti finanziari
L’organo di vigilanza sui mercati azionari e finanziari ha constatato, che l’attività svolta da Uefa Football Fund consisteva nel proporre a persone residenti in Italia l’investimento di somme di denaro nella sottoscrizione di “Piani di Investimento” denominati “Uefa Footbal Hedge Fund con la garanzia di ottenere un reddito stabile. In particolare agli utenti veniva prospettata la possibilità di sottoscrivere, scrive la Consob, “un prodotto finanziario a basso costo e con un rischio basso, che utilizza “l’analisi dei “Big Data” per investire nel mondo del calcio e corrispondere agli investitori un rendimento calcolato sulla base di un “interesse composto Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto“.
La Consob ha anche evidenziato che nella home page del sito “https://uefa2017.com è risultato presente un filmato di presentazione dell’iniziativa in esame in cui venivano descritte, in lingua italiana, le caratteristiche della stessa; in particolare, secondo quanto riportato nel filmato, l’investimento in discorso, avente ad oggetto detto “prodotto finanziario” sarebbe stato caratterizzato da “un basso rischio e un profitto a lungo termine” attraverso “un processo di investimento sicuro, affidabile e garantito“. Inoltre l’iniziativa in discorso veniva promosso anche attraverso un “canale” ospitato all’interno della piattaforma Youtube dedicato al sedicente “Fondo di investimento speculativo calcistico UEFA Football” ove erano pubblicati video in cui si fornivano istruzioni e dettagli sulla predetta applicazione software;
La Uefa Football Fund Ltd non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob, che ha rilevato che l’operazione da loro proposta era presentata come un’opportunità di investimento e si è giunti al provvedimento odierno.
La risposta di Uefa Football
Sui canali telegram di Uefa Football arriva una risposta al provvedimento preso dalla Consob. La necessità dei promotori è quella di rassicurare i tanti utenti, che, al momento, vedono il proprio denaro depositato bloccato. Uefa Football spiega che il provvedimento del governo italiano è stato giustificato dalla necessità che essa paghi le tasse in Italia, dal momento che, fino ad adesso, le ha pagate sono negli Usa, dato che è in quel Paese che ha ottenuto le certificazioni per svolgere la sua attività. In particolare Uefa Football afferma che ciascun suo utente deve pagare le tasse e chiede di inviare il 26% di tutti i profitti prelevati in precedenza ad un loro indirizzo crypto, altrimenti l’account viene chiuso entro oggi, e a dare prova del pagamento fatto con uno screenshot. Se siete utenti di Uefa Football non effettuate nessun versamento nel conto che vi è stato indicato. Non c’è alcuna ragione per farlo e non c’è nessuna legittimità a richiederlo. Già molta gente ci è cascata e i detentori del conto hanno raccolto altri 50mila euro.
I prelievi bloccati e l’assurda affermazione sulle tasse da pagare
“Dopo che tutti avranno pagato le tasse tutto riprenderà come prima” dicono. In realtà questa è una grande sciocchezza perché il 26% sul gain si deve pagare quando si fa la dichiarazione dei redditi e non in modo così estemporaneo agli stessi soggetti che sono in torto marcio tra l’altro. Nel frattempo, si sottolinea, alcune delle funzionalità sono vietate: gli utenti non possono prelevare il proprio denaro e rischiano di perdere tutto il loro investimento se non verranno meno i motivi per i quali la Consob ha preso il provvedimento cautelare di oggi e, quindi, che Uefa Football fund si adegui alla normativa italiana prevista per l’offerta di prodotti finanziari al pubblico. In questo momento chiunque propone di entrare in UEFA o lo sponsorizzasse in qualunque modo, è perseguibile penalmente per associazione a delinquere e rischia il carcere.
Sei stato truffato? Iscriviti al canale Telegram
Abbiamo attivato un canale Telegram dove riunire i truffati di Uefa Football, lo trovate a questo link. Li coordineremo una sorta di indagine condivisa, e in qualche modo decentralizzata. Se avete informazioni utili, video, audio che pensate potrebbero essere utili alle indagini scrivete pure nel gruppo.
I nostri articoli
Decripto.org sin da luglio ha posto in evidenza le opacità del progetto con un articolo nel quale venivano descritte le sue caratteristiche. L’Uefa, unione delle federazioni calcistiche europee, da noi contattata aveva negato ogni legame con i promotori del fondo e che avrebbe agito legalmente contro di essi. Recentemente abbiamo documentato una convention di questa organizzazione svoltasi in Italia e siamo stati anche minacciati per la nostra attività giornalista su questo argomento.
Il consiglio è sempre lo stesso: prima di investire il proprio denaro studiare bene le caratteristiche di ciascun progetto. Inoltre è necessario essere diffidenti se qualcuno, in cambio di poco denaro, promette mari e monti.
Se sei stato truffato da uefa compila il form seguente per rimanere aggiornato su prossime iniziative, anche legali
https://forms.gle/9mUoaTuEXTUGx79s5Il testo integrale della delibera della Consob:
Delibera n. 22476
Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund” effettuata anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);
RILEVATO che, a seguito dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento tramite il sito internet https://uefa2017.com, di un’attività che si sostanzia nel proporre a soggetti residenti in Italia di investire somme di denaro nella sottoscrizione di “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund” che garantirebbero al sottoscrittore, a fronte dell’impiego di capitale, l’ottenimento di un “un reddito stabile“;
RILEVATO, in particolare, che tramite il sito internet https://uefa2017.com, attivo, disponibile anche in lingua italiana e risultato riconducibile alla così denominata Uefa Football Fund Ltd, è prospettata agli utenti la possibilità di sottoscrivere il “UEFA Football Hedge Fund…un prodotto finanziario a basso rischio” e con “un reddito stabile“, che utilizza l’analisi dei “Big Data” per investire nel mondo del calcio e corrispondere agli investitori un rendimento calcolato sulla base di un “interesse composto Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto“;
RILEVATO che nella home page del sito https://uefa2017.com è risultato presente un filmato di presentazione dell’iniziativa in esame in cui vengono descritte, in lingua italiana, le caratteristiche della stessa; in particolare, secondo quanto riportato nel filmato, l’investimento in discorso, avente ad oggetto detto “prodotto finanziario” sarebbe caratterizzato da “un basso rischio e un profitto a lungo termine” attraverso “un processo di investimento sicuro, affidabile e garantito“;
RILEVATO che, per aderire alle iniziative di investimento prospettate all’interno del sito https://uefa2017.com, l’utente è tenuto ad effettuare la procedura di registrazione a partire dal link “Register” presente nella home page del sito medesimo; in particolare, l’utente che clicchi il predetto link “Register” viene re-indirizzato alla pagina web https://www.2016uefa.com in cui sono presenti collegamenti ipertestuali per scaricare e installare l’apposita applicazione denominata “Uefa Football App“;
RILEVATO che, l’iniziativa in discorso risulta promossa anche attraverso un “canale” ospitato all’interno della piattaforma Youtube dedicato al sedicente “Fondo di investimento speculativo calcistico UEFA Football” ove sono pubblicati video in cui si forniscono istruzioni e dettagli sulla predetta applicazione software;
RILEVATO che la così denominata Uefa Football Fund Ltd non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob;
RILEVATO che l’operazione è presentata come un’opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall’art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati“;
CONSIDERATO che gli elementi dell’offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l’attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati “prodotti finanziari“, categoria che comprende – ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf – sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari” che “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria“;
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l’oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com, ancorché descritto come “fondo speculativo” non sembrerebbe presentare le caratteristiche tali da ricondurre l’investimento proposto nel novero degli strumenti finanziari sub specie di quote di OICR;
CONSIDERATO che, invece, la proposta negoziale in discorso si caratterizza quale “investimento di natura finanziaria“;
CONSIDERATO, infatti, che la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre elementi: i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell’operazione de qua prevede che a) l’aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione dei prodotti finanziari “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund“; b) in virtù del anzidetta sottoscrizione è prospettato all’investitore un rendimento variabile in relazione al capitale investito calcolato secondo la “Formula a lungo termine:(capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto“; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all’impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell’impiego del capitale dell’investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l’elemento causale del contratto promosso tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell’impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un’aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, “finalità di investimento”);
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell’offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario”, le proposte negoziali offerte anche tramite il sito https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com, sulla base di quanto rilevato, sembrano possedere le caratteristiche di “un investimento di natura finanziaria“;
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l’offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com sono risultati disponibili in lingua italiana e i relativi contenuti informativi ivi presenti (documentazione e video esplicativi) sono anch’essi redatti in lingua italiana;
RILEVATO che in merito all’iniziativa in discorso sono pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l’offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l’attività posta in essere dalla così denominata Uefa Football Fund Ltd presenta le caratteristiche di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l’art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che “Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b). …“.
RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA altresì l’inesistenza di cause di esenzione previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Reg. Emittenti”), dall’applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia e che l’offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;
VISTO l’art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: “può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme di attuazione“;
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l’urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
È sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “UEFA Football Hedge Fund” posta in essere dalla così denominata Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com;
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 ottobre 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona