L’OAM è l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Esso è stato istituito con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n°141 ed è una Fondazione dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.
L’organismo svolge i seguenti compiti al fine di tutelare il consumatore:
• verificare la professionalità degli iscritti e il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari allo svolgimento della professione;
• controllare e vigilare sulle attività degli operatori al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento;
• verificare la veridicità delle informazioni pubbliche riguardanti gli iscritti.
Inoltre l’OAM ha mutuato le funzioni dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia. Adesso esso ha il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione nei suddetti elenchi. A questo riguardo l’OAM è tenuto a verificare:
- la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione;
- il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni loro applicabili;
- l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti;
- l’effettivo svolgimento dell’attività ai fini della permanenza negli Elenchi.
Questi elenchi assicurano l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo allo stesso tempo la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti. L’organismo fissa e riscuote i contributi che gli iscritti nei suoi elenchi devono versare al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività. Inoltre esso stabilisce gli standard dei corsi di formazioni professionale che devono essere frequentati per le varie prove richieste per l’ammissione ai suoi elenchi o la certificazione del proprio aggiornamento professionale. Infine esso è dotato di poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti agli elenchi inadempienti.
Il ruolo di Banca d’Italia e del Ministero Economia e Finanze
L’operato dell’Organismo Agenti e Mediatori è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia. L’OAM possiede un proprio Statuto, che però richiede il parere della Banca e l’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo è responsabile della selezione dei componenti del comitato di gestione dell’Organismo Agenti e Mediatori. Tali figure vengono scelte tra coloro che possiedono competenze comprovate in ambito economico, finanziario e giuridico. Inoltre, è indispensabile che i membri del comitato di gestione abbiano le caratteristiche di indipendenza per esercitare la loro funzione senza che possa essere compromessa la loro autonomia di giudizio.
Quali organi sociali compongono l’OAM?
Sono quattro gli organi sociali dell’Organismo:
- Consiglio dei Partecipanti;
- Collegio Sindacale;
- Presidente;
- Comitato di Gestione.
Fanno parte del Consiglio dei Partecipanti le Associazioni e le Federazioni che rappresentano a livello nazionale i soggetti che operano nella filiera del credito. ABI, AssoProfessional e AssoFin sono alcuni delle associazioni e federazioni appartenenti al Consiglio dei Partecipanti. Il Collegio Sindacale prevede la presenza di tre membri, dei quali uno agisce come Presidente e gli altri due come sindaci supplenti. La loro elezione avviene per mano del Consiglio dei Partecipanti, in base a quanto stabilito dal Regolamento interno OAM. Essi restano in carica per tre anni, al termine del quali non è esclusa la possibilità di una rielezione.
Sede Legale e Contatti
La sede dell’OAM è a Roma, in Via Galilei n. 3. Se si avesse la necessità di mettersi in contatto con l’Organismo. Il recapito telefonico dell’OAM è lo 06.68.82.51 ed è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17. In alternativa, puoi inviare un fax allo 06.68.21.27.09. Molto importante è il cosiddetto Info Point, una pagina del sito ufficiale dell’organismo che offre risposte a tutti i dubbi degli utenti ed approfondimenti sulle principali tematiche relative al mondo dell’intermediazione del credito.
Definizioni
L’attività di Agente in attività finanziaria e quella di Mediatore creditizio può essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti negli Elenchi tenuti dall’OAM. Anche quella di Compro oro e di Cambiavalute è riservata esclusivamente a soggetti iscritti nei relativi Registri tenuti dall’OAM.
- Agente in attività finanziaria è colui che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato di banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB.
- Mediatore creditizio è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, i predetti intermediari con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Entrambi sono sottoposti alla normativa di settore prevista dal Titolo VI-bis del Testo Unico Bancario e dal D.Lgs. n. 141/2010 con il fine di garantire un livello di trasparenza e professionalità elevato per il mercato di riferimento.
- Cambiavalute è, invece, colui che esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività consistente nella negoziazione a pronti, anche su base stagionale, di mezzi di pagamento in valuta (D.Lgs. n. 141/2010).
- Per operatore Compro oro si intende, infine, il soggetto anche diverso dall’operatore professionale in oro, che esercita l’attività di compravendita – all’ingrosso o al dettaglio – la permuta di oggetti preziosi usati (cioè, oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria o nella forma di rottame, o avanzi di oro e materiale gemmologico).
Segnalare un abusivo
Chiunque può segnalare lo svolgimento di un’attività di promozione e conclusione di finanziamenti, di collocamento di prodotti di credito o di servizi di pagamento, da parte di soggetti privi dell’autorizzazione ad esercitare tale attività poiché non iscritti negli Elenchi OAM. Ugualmente, è possibile segnalare l’attività di un soggetto Compro oro non iscritto nel relativo Registro.
Trasmettere un esposto
La presentazione di un esposto all’Organismo consente, invece, di segnalare la carenza e/o la perdita di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, i comportamenti irregolari e/o non trasparenti riscontrati nell’esercizio dell’attività di un Agente in attività finanziaria o di un Mediatore creditizio, iscritti negli Elenchi tenuti dall’OAM. È possibile segnalare anche condotte poco trasparenti, poste in essere da operatori Cambiavalute nei confronti del cliente.
Chi può inviare la segnalazione o l’esposto
Chiunque, iscritto o non iscritto negli Elenchi o Registri dell’Organismo, cittadino privato, aziende, etc. , intenda segnalare una fattispecie circostanziata di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, di intermediazione nei servizi di pagamento o sull’attività di Compro oro, oppure una irregolarità/violazione riscontrata nella condotta di un Agente in attività finanziaria, di un Mediatore creditizio o di un Cambiavalute.
OAM e criptovalute
In base alla normativa, devono iscriversi all’OAM i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica. Tramite la propria area si dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).
Individuati 19 operatori potenzialmente abusivi
Dalle analisi del report sul primo flusso trimestrale 2023 relativo alle operazioni effettuate dalla clientela che, in base alla legge, i vasp (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ) devono inviare all’Oam (Organismo agenti e mediatori) sono stati individuati 16 soggetti che sembrerebbero svolgere l’attività di senza essere iscritti al registro speciale.
In particolare, sono stati analizzati 65 soggetti, verificando che il 25% del campione (16 soggetti su 65) ha un sito internet in lingua italiana e il 5% (3 soggetti su 65) un social network in lingua italiana. Le principali informazioni sui soggetti analizzati e la presenza di eventuali elementi indiziari dello svolgimento dell’attività riservata sul territorio nazionale in assenza di iscrizione saranno oggetto di comunicazione alla Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza.