I progetti in ambito blockchain stanno aumentando ad un ritmo folle. Ogni giorno fioriscono applicazioni che offrono una nuova affascinante prospettiva sulla tecnologia. Sfortunatamente però, la normativa non segue lo stesso passo. Il quadro legislativo non è nemmeno in fase di definizione e a subirne inevitabilmente le conseguenze sono quelle iniziative imprenditoriali che cercano di creare valore ai propri progetti. Qui vorremmo fornire una prospettiva allo stato dell’arte su una delle declinazioni della tecnologia blockchain che è molto popolare in questo momento: parliamo degli NFT e delle tasse pagabili sulla loro vendita. Ma cosa sono gli NFT?
Tasse NFT tra attività imprenditoriale e occasionale
Con l’acronimo NFT si intende un Not Fungible Token, ovvero un token non fungibile. La maggior parte delle criptovalute in circolazione sono in token fungibili. Facciamo un esempio: le banconote nel nostro portafoglio sono fungibili, in quanto una banconota da 5 euro e tranquillamente interscambiabile con un’altra del medesimo valore. Un NFT contraddistingue un bene unico, non fungibile, immutabile e liberamente trasferibile. Come viene creato? Innanzitutto occorre reperire un asset digitale (come foto, video, file) e convertirlo in una sequenza di codici chiamati hash. Questa sequenza di codici viene scritta sulla blockchain e le viene associato un timestamp, in modo da conferire al bene una data certa.
Come detto, stiamo parlando di beni unici, indivisibili, non riproducibili e liberamente trasferibili. Tutte peculiarità che rendono affascinanti gli NFT, tanto da permettere la creazione di una vera e propria nuova economia. Come spesso accade in questi scenari, molti fortunati acquirenti di NFT hanno sperimentato un repentino aumento del valore dell’oggetto che hanno acquistato in un breve periodo di tempo. In questo caso la domanda sorge spontanea. Occorre pagare le tasse sulla vendita di NFT? Se cedo i miei token non fungibili ad un prezzo superiore al costo di acquisto o produzione, otterrò una plusvalenza tassabile? Proviamo a fare un ragionamento.
La vendita occasionale non è tassabile
In primo luogo, se si tratta di una vendita non abituale e occasionale, le plusvalenze non sono tassabili. Stiamo parlando di attività occasionali al di fuori del regime di impresa. Qualora ci si ritrovasse in questa situazione gli eventuali proventi rientrerebbero nella categoria dei “redditi diversi”. Tali valori andranno inseriti nella sezione RL della dichiarazione dei redditi e costituiranno un reddito imponibile basato sulle aliquote fiscali ordinarie. E se vendo NFT professionalmente? Esaminiamo alcuni casi studio per capire quali tasse si debba pagare se la vendita di NFT viene effettuata in regime di lavoro autonomo o come azienda.
Primo caso: un artista che crea opere digitali ed emette NFT. In questo contesto, se l’NFT è associato ad un’opera qualificabile come opera dell’ingegno e viene venduta insieme all’ NFT, il trasferimento congiunto dei due beni costituisce diritto all’esenzione dall’IVA.
Secondo caso: successivi trasferimenti di NFT dopo il primo. Se il contribuente opera in regime di impresa, il prezzo dell’NFT deve essere comprensivo di IVA. Se invece si parla di vendite al di fuori di tale regime, l’imponibilità dell’IVA è ovviamente esclusa e il corrispettivo va inserito nella sezione RL della dichiarazione dei redditi.
Diritto di autore e tasse NFT
Un aspetto particolarmente interessante dei Not Fungible Token è la possibilità di fissare in sede di creazione dello stesso la percentuale delle royalties che sarà dovuta all’artista a seguito delle cessioni successive alla prima. Questa particolare categoria di reddito subisce una ritenuta del 30% a titolo di imposta sul 75% dell’ammontare percepito dall’autore.
Concludendo, è utile ricordare che un NFT può essere creato contestualmente all’opera e venduto congiuntamente, così come può essere indipendente dall’opera. Per non parlare del fatto che sia possibile “mintare” un NFT completamente estraneo a qualsiasi opera intellettuale.
E’ intuibile come la moltitudine di potenziali casistiche possa complicare non poco la definizione di un quadro normativo esaustivo, che oggi sembra più che mai urgente.