Al fine di approfondire la conoscenza del ruolo e l’attività dell‘OAM, l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, abbiamo intervistato Stefano Albisinni, responsabile Ufficio Elenchi e Registri dell’Organismo.
Qual è la differenza tra l’OAM e la Consob?
Questa domanda consente di fare chiarezza sul ruolo dell’Organismo nel settore delle criptovalute. Come è noto la Consob vigila sul risparmio in senso lato, è un’Autorità nata nel lontano 1974 che ha visto progressivamente ampliare le sue competenze da normative successive. L’OAM nasce invece per vigilare sugli intermediari del credito vale a dire mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Il suo ruolo si esplica dunque sull’intermediazione dei finanziamenti e non, come avviene per la Consob, sulla raccolta del risparmio. Anche l’Organismo ha visto però man mano aumentare i suoi compiti, in particolare per quanto riguarda la tenuta dei dati utili nella lotta per l’antiriciclaggio. Non a caso lo speciale Registro ai quali devono essere iscritti i VASP (Virtual Asset Service Provider) nasce in analogia con il Registro dei cambiavalute nell’ambito della normativa europea contro il riciclaggio del denaro sporco.
Quindi in concreto qual è il ruolo dell’Organismo nel settore delle criptovalute?
L’Organismo svolge due funzioni: la prima è controllare che gli operatori che presentano istanza di iscrizione abbiano i requisiti previsti dalla legge. La seconda è ricevere periodicamente e archiviare i dati della clientela che opera in criptovalute sul territorio italiano per garantire l’accesso, alle autorità preposte, ai dati stessi, proprio in funzione anti-riciclaggio.
In particolare quali requisiti deve avere un VASP per iscriversi al Registro?
Per le persone fisiche è sufficiente la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell’immigrazione, e il domicilio nel territorio della Repubblica; Per i soggetti diversi dalle persone fisiche occorre la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. Come si vede si tratta di requisiti minimi, proprio perché l’obiettivo del legislatore è far sì che le autorità che svolgono attività di antiriciclaggio possono avere accesso ai dati della clientela.
Quali controlli fa l’Organismo prima di iscrivere un operatore nel Registro?
I controlli riguardano il possesso dei requisiti prima citati. Come è evidente si tratta di requisiti essenziali, che nulla hanno a che vedere con la stabilità finanziaria dei soggetti, né con la loro professionalità. Per quanto possa sembrare una lacuna normativa non bisogna dimenticare che l’obiettivo del legislatore, con il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e successive modifiche, era recepire la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il ‘focus’ dunque va spostato sui dati della clientela che gli operatori devono obbligatoriamente trasmettere all’Organismo ogni 3 mesi.
Come si svolge il processo di iscrizione al Registro?
L’OAM verifica la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata che deve provare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge. Entro 15 dalla ricezione della comunicazione, dispone o nega l’iscrizione. Può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente per il superamento delle criticità riscontrate, nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. In caso di diniego all’iscrizione, il soggetto interessato può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
Eventuali variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le stesse modalità telematiche previste per la prima comunicazione.
In quali Stati ha validità l’iscrizione dei VASP al Registro speciale dell’OAM?
Qualunque operatore che voglia operare sul territorio italiano deve obbligatoriamente essere iscritto in Italia. Non esiste una norma che consenta di riconoscere la validità dell’iscrizione in altri Paesi. Al contrario chi opera in Italia senza essere iscritto al Registro è perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione.
In quali casi l’OAM può cancellare un operatore dal Registro?
Il potere di cancellazione e, prima ancora, di sospensione dal Registro, è strettamente delimitato dalla legge. In particolare è prevista la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal Registro in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati trimestrali. È invece prevista la cancellazione per perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati, inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi, cessazione dell’attività.
Quindi l’iscrizione di un operatore all’OAM non garantisce di per sé l’investitore?
Evidentemente no. Diciamo che è l’iscrizione all’OAM è solo un discrimine tra chi opera in base ai requisiti di legge e chi opera nell’illegalità. Ribadisco: la normativa che ha istituito il Registro è finalizzata alla lotta al riciclaggio e non alla tutela degli investitori. Non è casuale che Consob e Banca d’Italia abbiano più volte richiamato l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, cito testualmente “sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate”.
Come cambierà il ruolo dell’OAM con l’entrata in vigore del Micar?
Il Micar dovrebbe riuscire a colmare proprio quel vuoto normativo relativo alla tutela degli investitori. Auspico che il ruolo dell’OAM non subisca modifiche sostanziali: sarà comunque necessario continuare a gestire il Registro e il relativo flusso di dati, finalizzato al controllo della clientela e non degli operatori. L’Organismo, dal momento dell’entrata in vigore della normativa, ha messo in piedi un complesso apparato informatico, che garantisce la privacy dei clienti e, al contempo, la possibilità delle Autorità preposte nella lotta al riciclaggio, di attingere ai dati con tempestività. Il sistema sta funzionando bene, così come la collaborazione con le Autorità competenti. Spero fortemente che il legislatore tenga conto dei risultati ottenuti: sarebbe un peccato ripartire da zero.