La legge di bilancio 2023 al via libera definitivo. La Legge di Bilancio 2023 era stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre e dopo la Camera dei deputati è arrivato l’ok definitivo anche del Senato. Ne consegue che dal primo gennaio 2023 andranno ridiscussi temi particolarmente delicati come cuneo fiscale, pensioni, mutui under 36,… Per non parlare della tassazione delle criptovalute. Già perché per la prima volta il nostro governo sembra prestare un minimo di attenzione al mondo delle criptovalute. Se consideriamo che il valore delle cripto attività possedute in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 90 miliardi di euro (fonte: Chainanalysis) ci rendiamo conto di come tale patrimonio non possa restare inosservato. Ma cosa prevede la legge di bilancio 2023 sul tema criptovalute?
Legge di Bilancio 2023 e tassazione criptovalute
Sono 5 gli articoli inseriti nel disegno di Legge e che avrebbero superato indenni il vaglio della Camera dei Deputati e del Senato:
- art. 31. Tassazione delle operazioni su cripto-attività;
- art. 32. Valutazione cripto attività;
- art. 33. Rideterminazione del valore delle cripto-attività;
- art. 34. Regolazione delle cripto-attività;
- art. 35 Imposta di bollo sulle cripto-attività.
L’obiettivo di questo contributo e dei prossimi consiste nel commentare questo primo tentativo del legislatore di normare un mercato che appare quanto mai incerto e ambiguo dal punto di vista legislativo.
Innanzitutto l’art. 31 fornisce una prima definizione di cripto attività. Nello specifico, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Un passo avanti da parte del nostro paese, considerato che fino ad ora le uniche definizioni esistenti hanno derivazione comunitaria (per approfondire: art.1 Dlgs 184/2021 e proposta del Parlamento Europeo).
Proseguendo nella lettura dell’art. 31 si recepisce che sono considerate imponibili “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività“. La parola che salta all’occhio immediatamente è la seguente: detenzione. Cosa si intende di preciso? E soprattutto come è possibile individuarla nello specifico?
Consideriamo che in passato diversi contribuenti hanno ricevuto tramite airdrop oppure acquistato a prezzi irrisori quelle che il legislatore definisce cripto attività. E ci aspettiamo che in diverse situazioni tali asset siano rimasti in letargo sugli indirizzi di proprietà dei contribuenti e che nel tempo abbiamo subito un apprezzamento. La mera detenzione di tali asset merita di subire una tassazione? Per il semplice fatto che il loro valore di mercato (a tal proposito, esiste un mercato regolamentato?) sia sensibilmente aumentato? Il rischio di tassare plusvalenze latenti a discapito dei contribuenti è altissimo.
Cosa dice la Legge di Bilancio 2023 sulle transazioni tra criptovalute?
A nostro avviso sarebbe più corretto tassare tali plusvalenze nel solo caso in cui i contribuenti in questione transino il loro ammontare in criptovalute con monete aventi corso legale. In altre parole, nei soli casi di cash out. A onoro del vero tale tassazione sembrerebbe tra l’altro evitabile in caso di conversione di criptovalute nelle cosiddette stablecoins. Parliamo di tutti quei token che sono ancorati al valore di una valuta avente corso legale. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo USDC e USDT, entrambi ancorati al valore del dollaro americano. Già perché sempre l’art.31 afferma che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”. In altre parole, se scambiamo Bitcoin per Euro e realizziamo una plusvalenza subiamo una tassazione del 26%.
Se invece scambiassimo Bitcoin per USDC e realizzassimo una plusvalenza, quest’ultima rimarrebbe solo potenziale e non subirebbe tassazione fino a quando tale stablecoin non sarà convertita in valuta avente corso legale.
Se approfondiamo il Disegno di legge di bilancio 2023 e studiamo la relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31, concludiamo che:
- come dedotto, assume rilevanza fiscale la “conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera”;
- “non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”;
- “mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token)”.
Approfondiamo quest’ultimo punto. Approfondiamo dove e se gli NFT vengono inseriti all’interno della Legge di Bilancio 2023 e come ne viene disciplinata la tassazione.
La Legge di Bilancio 2023 menziona gli NFT?
Riprendiamo il nostro ragionamento. La relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31 del Disegno di Legge specifica che:
- Prima di tutto assume rilevanza fiscale la conversione di una criptovaluta in euro o in valuta estera. Di conseguenza, qualora da tale operazione dovesse emergere una plusvalenza quest’ultima sarebbe soggetta a tassazione;
- Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. In altre parole, eventuali plusvalenze emerse da scambi tra criptovalute non producono reddito;
- Assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un’altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una criptovaluta per acquistare un non fungible token).
Con quest’ultima osservazione viene di fatto equiparato lo scambio criptovalute – NFT al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro. Come mai questo particolare trattamento per quanto riguarda le transazioni che vedono coinvolti gli NFT? Ricordiamo che questi ultimi sono token non fungibili che incorporano un determinato diritto. Ma che tipo di diritto?
Tutti gli NFT sono giuridicamente uguali?
Prendiamo ad esempio il mondo dell’arte, settore in cui gli NFT hanno visto il maggior numero di casi d’uso. Cosa sto effettivamente comprando quando procedo all’acquisto di un NFT? In dottrina abbiamo trovato diverse interpretazioni:
- alcuni autori affermano che l’acquirente del bene non fungibile non stia acquistando l’opera d’arte bensì solo la possibilità di dimostrare un diritto su tale opera;
- per parte della dottrina le transazioni con NFT hanno come oggetto il trasferimento vero e proprio della proprietà di un bene, come se fosse fisico. Ad esempio, una proprietà immobiliare nel metaverso.
- secondo altri gli NFT non sono il bene su cui attribuiscono un diritto, ma assicurano all’acquirente l’accesso a tale bene, consentendogli di essere univocamente individuato come colui che ha diritto alla prestazione. Pertanto potrebbero qualificarsi come un titolo di credito (fonte: Eutekne.it).
Come è facilmente intuibile sarebbe opportuno classificare la natura dei token non fungibili a seconda della loro natura intrinseca. Essa deriva dal diritto che il token incorpora, per cui appare perlomeno semplicistico fare di tutta un’erba un fascio e considerare fiscalmente rilevanti qualsiasi transazione avente oggetto token non fungibili.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2023 in tema di plus/minusvalenze?
Se tale interpretazione venisse applicata alla lettera rischierebbe altresì di essere facilmente sfruttabile. Facciamo un paio di esempi:
- Il primo esempio vede un contribuente ritrovarsi una criptovaluta ricevuta tramite airdrop, il cui costo di acquisto è ovviamente zero. Decide di scambiare tale criptovaluta (che con il tempo si è apprezzata) con un NFT della NBA, la quale ha realizzato dei token non fungibili aventi ad oggetto gli highlights delle partite. Considerato che il corrispettivo percepito (il valore dell’NFT) è sicuramente maggiore di zero (in fase di airdrop non vengono sostenuti costi) il contribuente vedrebbe l’intero valore del bene acquistato soggetto a tassazione.
- Il secondo esempio vede un altro contribuente acquistare all’anno X un Bitcoin a 50. Durante l’anno X+1 il valore del Bitcoin scende a 20 e durante il medesimo periodo decide di acquistare un NFT al costo di un Bitcoin. Il valore normale del bene acquistato (20) meno il costo di acquisto del Bitcoin ceduto (50) realizza una minusvalenza (30) fiscalmente rilevante, quindi deducibile dal proprio reddito.
In termini di plusvalenze tassabili e minusvalenze deducibili sempre l’art.31 del disegno di legge di bilancio porta delle novità. Innanzitutto non si fa menzione dei fantomatici 51.645,69 euro, ovvero la famosa giacenza media complessiva che gli ultimi orientamenti individuavano come soglia per il calcolo di potenziali plusvalenze. Non si fa infatti menzione né della giacenza media, né del principio LIFO (Last In First Out).
Come si calcolano le plus/minusvalenze?
La plusvalenza sarà tassabile solo se superiore a 2.000 euro per singolo periodo di imposta. Allo stesso modo le minusvalenze andranno ad abbattere il reddito solo se non inferiori allo stesso importo. In ossequio all’art. 68 del TUIR le minusvalenze saranno sempre riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. Ma come si calcolano plusvalenze e minusvalenze? Queste sono costituite dalla “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”. Abbiamo più volte espresso perplessità in merito alla definizione di valore normale, ovvero valore di mercato, di beni che non vengono scambiati in alcun mercato regolamentato. Aggiungiamo che nella pratica la definizione del costo di acquisto si rivela spesso e volentieri particolarmente complicata. Ad esempio, tentare di recuperare il costo di acquisto di beni acquistati su piattaforme decentralizzate risulta spesso pressoché impossibile.
Se poi aggiungiamo che uno degli ultimi periodi del secondo comma dell’art. 31 della Legge di Bilancio afferma che il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi ed è a carico dei contribuenti non facciamo altro che aumentare il grado di complessità. Quali sono gli elementi certi e precisi? Potrebbe essere sufficiente il report che alcune piattaforme centralizzate forniscono e dove elencano tutte le transazioni effettuate? Su questo punto ci aspettiamo di ricevere chiarimenti. Ma c’è di più: in mancanza di elementi certi e precisi, il costo di acquisto è pari a zero.
Con i prossimi articoli proseguiremo nel commento delle novità della Legge di Bilancio sul tema delle criptovalute. Al momento possiamo solo affermare che con questa Legge di Bilancio è stato fatto un primo passo, forse traballante, ma pur sempre un primo passo verso la regolamentazione di questo settore.