Due giorni fa il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge, il quale dispone che tutte le società potranno emettere azioni, obbligazioni e titoli di debito in forma digitale, i quali saranno distribuiti mediante la tecnologia blockchain, la quale sarà usata anche per l’esercizio dei diritti ad essi connessi.
Il decreto
Il provvedimento si è reso necessario per adeguare il nostro ordinamento legislativo alla modifica dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE, la quale ha introdotto una nuova definizione di strumento finanziario, includendo anche gli strumenti emessi attraverso la tecnologia del registro distribuito. I requisiti tipici di un decreto legge (necessità e urgenza) sono giustificato dalla necessità di recepire entro il 23 marzo 2023 la direttiva e per evitare una situazione di svantaggio competitivo agli operatori italiani rispetto ai concorrenti degli altri membri dell’Unione Europea.
Ambito di applicazione
Gli strumenti individuati dal decreto legge sono le azioni, gli altri strumenti finanziari partecipativi e le obbligazioni emesse dalle spa; i titoli di debito emessi dalle srl e agli altri strumenti simili, che è possibile emettere nel rispetto della legislazione nazionale. Inoltre il provvedimento si applica alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati, emesse da emittenti italiani; agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (ovvero i fondi comuni di investimento e le sicav) e agli ulteriori strumenti che saranno disciplinati da un apposito regolamento della Consob.
I registri
Gli strumenti finanziari in forma digitale saranno emessi come scritturazioni in registri basati sulla tecnologia blockchain curati da un responsabile, un depositario centrale, da una banca, da un’impresa o da un intermediario finanziario, i quali dovranno assicurare l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la unicità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Inoltre, dovranno consentire in ogni momento la identificazione dei soggetti in favore dei quali vengono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione.
I titolari di ciascuna scritturazione dovranno avere in qualsiasi momento la possibilità di accedere in qualsiasi momento: alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge; consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali. Questi registri dovranno garantire l’accessibile da parte di Consob e Banca d’Italia, affinché esse possano esercitare le rispettive funzioni. Per ciascuna scritturazione dovrà essere immediata l’identificazione della data di costituzione del vincolo; degli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; della natura del vincolo e delle eventuali altre indicazioni supplementari; della causale del vincolo e della data dell’operazione oggetto di scritturazione; della quantità degli strumenti finanziari digitali; del titolare degli strumenti finanziari digitali; del beneficiario del vincolo e, ove comunicata, dell’esistenza di una convenzione fra le parti per l’esercizio dei diritti e delll’eventuale data di scadenza del vincolo.
La Consob avrà il compito di valutare l’istanza di iscrizione all’elenco dei soggetti che possono essere responsabili dei registri. Essa è possibile se sono presenti i requisiti organizzativi e patrimoniali. Inoltre, la Commissione nazionale per le società e la Borsa adotterà eventuali provvedimenti di cancellazione e sospensione dall’elenco.
Responsabilità
Il responsabile del registro sarà tenuto a rispondere di eventuali danni derivanti nell’esercizio della sua funzione verso l’emittente (ossia la società), se quest’ultima è diversa dal responsabile del registro, e verso il soggetto (per esempio l’azionista) in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate; ad eccezione dei casi in cui egli non fornisca la prova che abbia preso tutte e misure idonee necessarie per evitare il danno.
Vigilanza
La Consob e la Banca d’Italia avranno il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi e sui requisiti applicabili ai responsabili del registro. Il decreto prevede sanzioni fino a 5 mln di euro a carico del responsabile del registro digitale.
I vantaggi
Paolo Turati, docente e presidente del comitato scientifico presso la Saa-school of management dell’Università di Torino spiega che la tecnologia blockchain è in grado di offrire una lunga serie di vantaggi concreti per gli investitori. “Prima di tutto”- spiega Turati-“ l’efficienza per il fatto che i token che derivano da smart contract possiedono proprietà auto-esecutive e una garanzia di liquidazione: nel momento in cui si ripetono determinate operazioni, in automatico lo smart contract provvede a transazione effettuata (ovvero uno spostamento su un wallet di un asset digitale) al pagamento con la relativa criptovaluta, per esempio”. Un altro vantaggio è rappresentato dalla disintermediazione e, di conseguenza, da una riduzione dei costi per gli utenti. Da non dimenticare la garanzia della trasparenza perché i ledger digitali sono visibili da parte di tutti gli utenti del sistema e quindi offrono la certezza di un controllo erga omnes; e infine la possibilità di frazionare le proprietà. Turati ha spiegato che un bond digitale può essere emesso anche in quote più piccole del taglio minimo di un Btp, il quale ammonta a mille euro. Grazie alla tecnologia blockchain si potranno spendere “anche solo 100 euro per l’acquisto di Btp”. Inoltre, con riferimento alle azioni ciascuno potrà avere la possibilità di comprare azioni da 1 euro o anche 50 centesimi. “I token, infatti, -spiega Turati –“verranno emessi in due tipologie di formule: il sistema Erc-721, che crea un token singolo e non frazionabile, e il sistema Erc-1155, che nella creazione di uno smart contract consente di frazionare esattamente nella misura in cui decide l’emittente, o meglio colui che fa un minting”.