Nella notte tra il 21 ed il 22 novembre il Governo Meloni ha approvato la Legge di Bilancio 2023. Secondo l’art.81 della Costituzione il Governo deve infatti presentare un bilancio preventivo che definisce le misure economiche dell’anno a seguire, in questo caso il 2023.
Tra i vari temi toccati nella Legge di Bilancio 2023 ci sono, tra gli altri, interventi contro il caro-bollette, riduzione del cuneo fiscale e rimodulazione del reddito di cittadinanza. Incredibilmente però viene dato spazio, con ben due pagine e mezzo dedicate, alla tassazione e dichiarazione delle criptovalute (chiamate nel testo “cripto-attività”).
Ma cosa dice a riguardo il disegno di legge?
La tassazione attuale
Attualmente nessuna legge dello stato si è espressa in merito ad una tassazione o dichiarazione delle criptovalute. Tutto quello che leggiamo e sappiamo a riguardo fa riferimento ad interpelli della Agenzia delle Entrate che come tali, non costituiscono un obbligo verso tutti i cittadini, ma solo verso l’istante (Corte di Cassazione, ordinanza 9719/2018).
Attualmente le criptovalute sono considerate al pari di una valuta estera e la tassazione, pari al 26%, avviene esclusivamente sulle plusvalenze a condizione che la giacenza dei depositi dell’investitore, per almeno 7 giorni consecutivi, siano superiori a €51.645,59.
Con l’interpello 956-771/2022 l’Agenzia delle Entrate si aggiorna ed equipara gli interessi da staking al reddito da capitale, tassandoli, senza nessun limite minimo, al 26%.
Per chi detiene piccole quantità di criptovalute che non superino i €51.645,59 l’Agenzia delle Entrate obbliga comunque al monitoraggio fiscale dei propri fondi tramite il quadro RW. Gli unici esenti sono gli investitori che usano broker con residenza fiscale in Italia.
Cosa dice la nuova legge di bilancio
Con cinque articoli l’attuale Governo prova quindi a fare chiarezza su una materia che fino ad oggi è sempre rimasta in una zona grigia in Italia (e non solo).
Il governo nel testo definisce “cripto-attività”: lo scambio o la cessione a titolo oneroso di moneta elettronica “archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti“.
Vediamo ora, nella maniera più semplice possibile, che temi tratta ogni articolo:
- Articolo 30: le minusvalenze maggiori di €2000 possono essere detratte fino ai successivi 4 esercizi. Il trasferimento di cripto-attività tra due account di Exchange o CeFi con intestatari diversi sono considerate (tranne alcune eccezioni) cessioni a titolo oneroso e ne viene richiesto il pagamento dell’aliquota. Sotto i 2000€ la detenzione dei cripto-asset non rientra nella fattispecie e non viene considerata fiscalmente rilevante.
- Articolo 31: “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico“.
- Articolo 32: a seguito delle minusvalenze o plusvalenze dell’esercizio precedente ogni cripto-attività detenuta al 1° gennaio 2023 può essere rivalutata con pagamento di un’imposta sostitutiva sul reddito del 14% (rateizzabile in 3 anni con 3% annuo di interessi)
- Articolo 33: chi al 31 dicembre 2021 non avesse indicato nessuna cripto-attività può regolarizzare la propria situazione pagando una sanzione dello 0,5% per ogni anno di omessa dichiarazione. Chi invece avesse realizzato plusvalenze generando reddito, oltre alla sanzione di 0,5%, dovrà pagare il 3,5% sul totale delle cripto-attività detenute nel periodo di riferimento.
- Articolo 34: verrà applicata un’imposta da bollo per le cripto-attività detenute da residenti sul territorio italiano.
Conclusioni
Sembra che finalmente le istituzioni si siano accorte dell’esistenza delle criptovalute (o cripto-attività), questo, seppur superficiale (senza entrare nel merito della tassazione), è un primo passo in avanti verso la regolamentazione a livello nazionale. Sono ancora molti però i dubbi e le modalità di controllo con cui queste leggi verranno fatte applicare. Aspettiamo maggiori chiarimenti dal governo per poterne parlare in maniera più specifica ed approfondita.
Ricordiamo che le tasse sulle plusvalenze non si sono abbassate al 14%, è solo stato abbassato il limite (2.000€ e non più 51.645,59€), l’aliquota, per ora, rimane al 26%. Il 14% è l’aliquota da pagare sulla rivalutazione delle “cripto-attivià”, in caso quindi di una dichiarazione che il costo storico (in Euro) è aumentato rispetto all’anno precedente.
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